mercoledì 30 settembre 2009

A tutti gli ex clienti LTS

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[ULTIMO AGGIORNAMENTO: 12 GIUGNO 2013]
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AGGIORNAMENTO DI GIUGNO 2013: gli ultimi fuochi d'artificio non si spengono ancora...
A quanto pare, nonostante due multe salatissime dall'antitrust alle principali due società agrigentine (Eurorec ed Eurocredit) impegnate nel recupero di presunti crediti prescritti, la prima e storica società Globalrec, la prima coinvolta (il famoso dottor Pasquale Sidoti che mi ha personalmente invitato a presentarmi dal giudice di pace di Palermo per una bella ed inutile passeggiata l'anno scorso) è tornato alla carica, evidentemente perché si sente solo a non aver preso anche la sua società la dovuta multa da parte dell'Antitrust.

Ma oggi ci sono alcune piccole novità, per cui vado avanti con questo articolo. Anzitutto mi scuso con quelli che mi scrivono un'e-mail e devono aspettare per una risposta: purtroppo il mio tempo è poco per colpa del lavoro, però abbiate fede, perché tutti i casi sono comunque registrati e le informazioni arriveranno a tutti.
Il principio generale, comunque, è questo:
Se avete ricevuto una busta verde ("Atti giudiziari") dell'ufficio di un giudice di pace di una città decisamente lontana dalla vostra, in cui ci si riferisce a una presunta fattura scaduta da oltre dieci anni (o meno) della società di telefonia "LTS - Le Telecomunicazioni del Sud", STATE TRANQUILLI!
Infatti l'atto giuziario non è altro che una lettera spedita dalla società Eurorec (usando il tribunale come SEMPLICE UFFICIO POSTALE) e che non avrà nessun seguito a parte lo spaventarvi per spingervi a pagare dei soldi che non dovete a nessuno e che sono prescritti.
Stiamo lavorando perché la società Globalrec (ed eventuali altre società pronte a continuare su questa maledetta strada) la PIANTINO di spaventare gli italiani.
Contattatemi, oppure contattate l'Unione Nazionale Consumatori, sede di Palermo, se avete ricevuto questa lettera, perché c'è qualcosa che si può fare. (-:
A giorni spiegherò tutto con calma.

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Grandi novità sono arrivate, per cui ecco l'importantissimo aggiornamento che ho aspettato un anno prima di mettere!
AGGIORNAMENTO DI GENNAIO 2013 - DOVREBBE ESSERE FINITA
Se avete ricevuto una "busta verde" contenente "atti giudiziari" inerenti una società di Agrigento (Eurorec, oppure Eurocredit della dottoressa Curto Pelle Mara) in cui vi viene dichiarato che dovrete presentarvi in un'udienza di fronte a un Giudice di Pace di una città che non c'entra nulla con la vostra città di residenza (ad esempio voi siete residenti ad Avellino e vi si impone di presentarvi in una data X presso il tribunale di Palermo) per via di una presunta fattura non pagata per servizi di telefonia della società LTS risalente ad anni compresi fra il 2001 ed il 2002.
Bene, sappiate anzitutto che NON C'È BISOGNO DI PRESENTARSI DA NESSUNA PARTE, DI PRODURRE NESSUN DOCUMENTO E DI PAGARE NESSUNA CIFRA. Quello che dichiarano questi signori è palesemente falso, gli importi che sono richiesti che siano veri o falsi (molti che si sono rivolti a noi ci hanno segnalato di non essere stati neppure mai clienti della società LTS) e, soprattutto, questi signori hanno inviato MIGLIAIA di questi atti giudiziari ma, sino ad ora, non hanno MAI iscritto una causa a ruolo, né mai lo faranno: viceversa molti utenti, imbufaliti, hanno iscritto A LORO VOLTA la causa ed ottenuto una condanna per "Lite temeraria" contro questi signori, che hanno una quantità infinita di conti correnti sotto sequestro e si trovano nella posizione di dover risarcire danni a decine di persone. Ma non solo: queste persone sono sotto indagine conoscitiva da parte della Guardia di Finanza (che a febbraio  2012 peraltro si è presentata presso l'ufficio del Giudice di Pace di Palermo ed ha provveduto a sequestrare TUTTA la documentazione inerente le società in oggetto) e adesso abbiamo ottenuto il più grosso risultato che si poteva ottenere dopo tutti questi anni di lotta contro questa gentaglia.
Ebbene sì: a dicembre 2012 le società Eurorec s.r.l. ed Eurocredit della dottoressa Curto Pelle Mara, entrambe con sede in Agrigento, sono state sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), entrambe le società hanno ricevuto una sanzione pecuniaria pari a 100.000 (centomila) euro e, soprattutto, la diffida a continuare con queste attività chiaramente lesive dei diritti dei consumatori.
Quelle che seguono sono le due sentenze (recuperabili comunque nell'archivio delle sanzioni sulle pratiche a tutela del consumatore sul sito dell'Autorità Antitrust), che pubblico soprattutto per un motivo, importante: io sono una delle vittime di questo comportamento fuori dalle normative, e di questo vi darò conto dopo le due sentenze.
Ringrazio la Dottoressa Spampinato, della sede di Palermo dell'Unione Nazionale Consumatori, per i grandi e validissimi consigli che mi ha fornito, per la fattiva collaborazione che ha dato a questo articolo e, soprattutto, per aver sostenuto questa causa con l'Antitrust: è soprattutto grazie a lei se oggi posso raccontarvi quanto segue.

Primo: provvedimento contro Eurorec [evidenziazioni mie ndG]:
PS8215 - EUROREC-RECUPERO CREDITI
Provvedimento n. 24117

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 9 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI
1. EUROREC Agenzia Nazionale Cartolarizzazioni e Recupero Crediti S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
2. Unione Nazionale Consumatori, Comitato di Palermo, in qualità di segnalante.
3. Confconsumatori, in qualità di segnalante.
4. Federconsumatori, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE
5. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla EUROREC Agenzia Nazionale Cartolarizzazioni e Recupero Crediti S.r.l., che - al fine di recuperare presunti crediti, alcuni apparentemente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti. Dalle segnalazioni agli atti, inoltre, risulta che detti atti di citazione, indicanti un giudice incompetente per territorio, una volta inoltrati ai consumatori non sarebbero poi stati iscritti a ruolo.
6. In particolare, le Associazioni dei consumatori parti del presente procedimento hanno inoltrato diverse richieste di intervento, riscontrando di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti non esigibili.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8215 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
8. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’aggressività della condotta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio - mediante solleciti aggressivi sotto forma di azioni legali, anche promosse presso sedi giudiziarie incompetenti per territorio - potendo indurre il consumatore a corrispondere il pagamento richiesto, anche se non dovuto, al fine di evitare le eventuali maggiori spese connesse alla difesa in giudizio.
9. Il professionista non ha depositato alcuna memoria difensiva.
10. In data 2 novembre 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) I riferimenti normativi
11. L’articolo 33 del “Codice del Consumo” - commi 1 e 2, lettera u) - lascia desumere che, nei contratti conclusi tra professionista e consumatori, il Foro competente sia quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, presumendo come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che dispongano come sede del Foro competente sulle controversie una località diversa.
12. L’articolo 2946 del codice civile prevede, quale “prescrizione ordinaria”, che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (...), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, fermo restando che la prescrizione può essere interrotta, ai sensi degli artt. 2943 cc, e 2944 cc, da parte del titolare o dal riconoscimento deldiritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. L’articolo 2948 cc, che maggiormente interessa le fattispecie in questione, specifica, invece, che “si prescrivono in cinque anni: (...) gli interessi (...) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (...).

3) Le evidenze acquisite
13. Nel corso del procedimento si è rilevato:
  • l’incompetenza territoriale del giudice adito nei diversi atti di citazione in quanto diverso da quello di residenza o domicilio dei consumatori interessati. Dalla documentazione agli atti, in particolare, ad integrazione delle segnalazioni delle associazioni volte a rappresentare l’ampia diffusione del fenomeno, risultano pervenuti una decina di atti di citazione comprovanti l’incompetenza territoriale [Doc 1; doc 3; doc 8; doc 20.];
  • che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo, operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003) - e che, alla luce delle segnalazioni agli atti, si riferiscono, in realtà, a fatture già pagate o non pagate per la mancata attivazione/erogazione dei servizi telefonici in questione oppure a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS - sono presumibilmente prescritti;
  • che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
14. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, presumibilmente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti.
15. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
16. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su “qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata”.
17. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.
18. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
19. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
21. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l’atto di avvio di un procedimento giudiziario sostanzialmente infondato e temerario riguardante presunti crediti non esigibili.
22. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal luglio 2010 all’aprile 2012.
23. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla EUROREC Agenzia Nazionale Cartolarizzazioni e Recupero Crediti S.r.l. nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).
24. In considerazione della situazione economica del professionista, si ritiene congruo, tuttavia, ridurre l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività di recupero crediti svolta dal professionista;

DELIBERA


a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società EUROREC Agenzia Nazionale Cartolarizzazioni e Recupero Crediti S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società EUROREC Agenzia Nazionale Cartolarizzazioni e Recupero Crediti S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
Questa che segue, invece, è la sentenza che riguarda la società Eurocredit [di nuovo, alcune parti sono state da me evidenziate ndG]:
PS8302 - EUROCREDIT-RECUPERO CREDITI
Provvedimento n. 24119

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 9 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI
1. Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
2. Unione Nazionale Consumatori, Comitato di Palermo, in qualità di segnalante.
3. Confconsumatori, in qualità di segnalante.
4. Federconsumatori, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE
5. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, che - al fine di recuperare presunti crediti, alcuni apparentemente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti. Dalle segnalazioni agli atti, inoltre, risulta che detti atti di citazione, indicanti un giudice incompetente per territorio, una volta inoltrati ai consumatori non sarebbero poi stati iscritti a ruolo.
6. In particolare, le Associazioni dei consumatori parti del presente procedimento hanno inoltrato diverse richieste di intervento, riscontrando di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti non esigibili.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8302 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
8. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’aggressività della condotta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio - mediante solleciti aggressivi sotto forma di azioni legali, anche promosse presso sedi giudiziarie incompetenti per territorio - potendo indurre il consumatore a corrispondere il pagamento richiesto, anche se non dovuto, al fine di evitare le eventuali maggiori spese connesse alla difesa in giudizio.
9. Il professionista, in data 31 luglio 2012, ha dato parziale riscontro alla richiesta di informazioni riportata nella comunicazione di avvio del procedimento.
10. In data 2 novembre 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) I riferimenti normativi
11. L’articolo 33 del “Codice del Consumo” - comma 1 e 2, lettera u) - lascia desumere che, nei contratti conclusi tra professionista e consumatori, il Foro competente sia quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, presumendo come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che dispongano come sede del Foro competente sulle controversie una località diversa.
12. L’articolo 2946 del codice civile prevede, quale “prescrizione ordinaria”, che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (...), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, fermo restando che laprescrizione può essere interrotta, ai sensi degli artt. 2943 cc e 2944 cc, da parte del titolare o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. L’articolo 2948 cc, che maggiormente interessa le fattispecie in questione, specifica, invece, che “si prescrivono in cinque anni: (...) gli interessi (...) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (...).

3) Le evidenze acquisite
13. Nel corso del procedimento, durante il quale il professionista ha trasmesso, con riferimento a diversi consumatori, copia dei contratti sottoscritti con la società LTS, delle fatture emesse nonché degli atti di citazioni inoltrati, si è rilevato:
  • l’incompetenza territoriale del giudice adito nei diversi atti di citazione in quanto diverso da quello di residenza o domicilio dei consumatori interessati. Dalla documentazione agli atti, in particolare, ad integrazione delle segnalazioni delle associazioni volte a rappresentare l’ampia diffusione del fenomeno, risultano pervenuti una ventina di atti di citazione comprovanti l’incompetenza territoriale [Doc 1; doc 7; doc 10; doc 16; doc 17; doc 20; doc 21; doc 22.];
  • che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo, operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003) - e che, alla luce delle segnalazioni agli atti, si riferiscono, in realtà, a fatture già pagate o non pagate per la mancata attivazione/erogazione dei servizi telefonici in questione oppure a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS - sono presumibilmente prescritti;
  • che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
14. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, presumibilmente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti.
15. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
16. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su “qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata”.
17. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.
18. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
19. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
21. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l’atto di avvio di un procedimento giudiziario sostanzialmente infondato e temerario riguardante presunti crediti non esigibili.
22. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal settembre 2011 all’ottobre 2012.
Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività di recupero crediti svolta dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
A questo aggiungo un mio commento conclusivo, importante: ricordatevi le date indicate, perché se i vostri atti giudiziari avessero una data (di EMISSIONE, non di UDIENZA, attenzione alla differenza) successiva al 12 dicembre, si configura l'inottemperanza alle decisioni dell'Antitrust e il fatto costituisce più grave violazione delle normative. Ma soprattutto pubblico queste due sentenze a monito per gli utenti, affinché chiunque dovesse ricevere altri atti giudiziari a proposito di fatture non pagate di LTS sappia che ha a che fare con persone che non hanno affatto buona fede né diritto a richiedere tali crediti, ma soprattutto come monito alle altre società e professionisti che svolgono con passione ed onestà il difficile lavoro del recupero crediti, affinché si ASTENGANO a fornire qualsivoglia collaborazione a persone o professionisti che chiedano il coinvolgimento per il recupero di crediti inerenti fatture di telefonia dell'operatore LTS, perché se la pratica dovesse venire avviata da un'altra società e con lo stesso sport degli atti giudiziari, state pure tranquilli che stavolta non ci saranno altri preavvisi: procederemo subito e automaticamente con l'Antitrust per far irrogare anche a voi una pesante sanzione e una diffida a piantarla di mettere in atto azioni palesemente lesive dei consumatori.
Io penso che questo articolo si possa concludere oggi, 4 gennaio 2013, una volta e per tutte con questa splendida notizia: niente è dovuto a questi signori.
Se qualcuno che legge questo articolo dovesse ricevere atti giudiziari per crediti vantati riguardo fatture di LTS da società differenti dalle due citate (Eurorec ed Eurocredit) lo invito a farmelo sapere quanto prima (telefonicamente presso il mio ufficio al numero 0931-702385 nell'orario lun-ven 9-13 oppure per e-mail all'indirizzo info@attilts.org), affinché io possa procedere ad aggiornare l'articolo.
E anche se qualcuno delle società in oggetto avesse qualcosa da ridire, sono a sua completa disposizione, stessa casella di e-mail oppure stesso numero di telefono, ma tuttavia informo subito che qualsiasi contatto da parte di rappresentanti delle società in oggetto saranno diffusi su internet per mezzo di questo articolo (riportando il testo delle e-mail oppure le registrazioni delle telefonate), e che pertanto contattandomi accettate implicitamente che questo avvenga e rinunciate a tenere riservato il contenuto di qualsiasi comunicazione.
Ringrazio tutti quanti quelli che sino ad oggi mi hanno telefonato (mediamente più di due persone ogni settimana sin da quando ho scritto la prima volta questo articolo), tutti quelli che mi hanno contattato, che mi hanno scritto, l'Unione Nazionale Consumatori e la Dottoressa Spampinato della sede di Palermo UNC per la cortese e amichevole collaborazione e, soprattutto, l'Autorità Antitrust che finalmente dopo lungo tempo è riuscita a mettere una pesante parola d'arresto a questa pratica che ha coinvolto tantissimi consumatori.
E dico a questi signori un'ultima cosa: VERGOGNATEVI. Mi hanno chiamato persone anziane, mi hanno chiamato persone terrorizzate, mi hanno chiamato persone sconvolte e pronte a pagare, o che hanno pagato e poi si sono viste lo stesso recapitare l'atto giudiziario. VERGOGNATEVI, ma soprattutto badate bene di non continuare lungo questa strada, perché ora sapete dove vi porterà.
Ora finalmente avete capito perché la gente mi chiama Grizzly.





AGGIORNAMENTO - NOTA DI NOVEMBRE 2011
Siracusa, lì 12 novembre 2011
Sino ad oggi siete stati tutti fantastici. E finalmente è giunta l'ora di fare un passo importante in questa storia. Tutti quelli che hanno commentato l'articolo, tutti quelli che mi hanno telefonato. Tutti voi che avete ricevuto gli atti giudiziari per il presunto recupero dei crediti di LTS, per favore con la massima urgenza scrivetemi un'e-mail con i vostri dati di contatto, in particolare casella di e-mail e numero telefonico. Entro e non oltre domenica 20 novembre 2011.
Se volete potete ANCHE telefonarmi, ma soprattutto ho bisogno di ricevere i vostri dati in e-mail (perché se rispondo al telefono non è detto che sono in posizione di potermi segnare questi dati).
Fatemi sapere presto. Grazie a tutti per la vostra cordiale collaborazione.
Grizzly

AGGIORNAMENTO - NOTA DI SETTEMBRE 2011
In risposta agli ultimi commenti ricevuti, ricordo a tutti che dovete ignorare i contatti telefonici dell'azienda EuroREC (o GlobalREC o EuREC o come si presenti) perché oltre a non avere nessun valore legale, servono solo a intimorirvi.
Se l'azienda dovesse mai iscrivere una causa a ruolo (pagando le relative spese) come vi ho già detto più e più volte dovrete costituirvi in giudizio e chiedendo l'incompetenza territoriale (se il giudizio non è nella vostra città di residenza, ossia sino ad oggi il 100% dei casi coinvolti) la vittoria è automatica: il giudice di pace eccepisce che non è autorizzato a procedere e rigetta l'istanza.
Oppure potete dichiarare l'avvenuta prescrizione del debito (se il giudizio fosse iscritto presso il tribunale della vostra città di residenza, da quando è cominciata questa storia nessuno mi ha mai contattato per dirmi che la causa fosse presso la sua città di residenza).
Piantatela di dirmi che state cercando ricevute e che forse non avete pagato ma forse si ma non sapete: i crediti che vantano questi signori SONO PRESCRITTI, e non siete assolutamente tenuti a provare che siano stati pagati o meno, anzi: cercando di procurare delle ricevute o ponendosi tali dubbi fate il loro gioco e, soprattutto se doveste firmare qualsivoglia accordo scritto, fareste immediatamente decadere la prescrizione.
Piantatela di farvi abbindolare da una distesa di castronerie che vi dicono al telefono e, una buona volta, se vi chiamano telefonicamente dite loro "Grizzly ci ha già spiegato cosa fare, non abbiamo altro da dirci, a parte che se richiamate sarete immediatamente querelati per molestie telefoniche", e poi CHIUDETE LA CONVERSAZIONE. Non perdete tempo a sentire le loro boiate: ci sono diverse sentenze di condanna per lite temeraria e altro, sentenze per le quali diversi avvocati li inseguono con l'intenzione di congelare i loro conti correnti, e pertanto in questo momento depositare una causa un tribunale comporterebbe per loro comunque non prendere un centesimo: qualsiasi pronuncia del Giudice di Pace nei confronti della società per un risarcimento sarebbe immediatamente congelata: i risarcimenti vanno rigirati a chi ha ottenuto la condanna per lite temeraria: le condanne sono già operative presso molti tribunali.
Questi signori stanno solo tentando di intimorirvi: non fate il loro gioco e rispondete loro per le rime: minacciateli di querela, intimoriteli voi e vedrete che quando capiranno di avere a che fare con una fortezza, demorderanno.

AGGIORNAMENTO - NOTA DI APRILE 2011
Nel bienno 2000-2001 siete stati clienti di una società di telefonia che operava in Sud Italia (specialmente in Sicilia) denominata "LTS Le Telecomunicazioni del Sud" (ma anche no: leggete più avanti).
La società è fallita, con sentenza definitiva del 2003, dopo aver lasciato tutti noi ex utenti con problemi, bollette pagate che dovevano essere rimborsate, danni, interruzioni del servizio e chi più ne ha, più ne metta.
Ma ora arriviamo a uno di questi giorni, in cui vi siete visti recapitare una lettera con un francobollo sopra (magari inviata con "PostaTarget"), oppure una busta verde contenente atti giudiziari.

Una società non ben identificata: in alcuni casi appare come EuroREC, in altri casi come EuREC, oppure GlobalREC, oppure GlobREC, o altre variazioni sul tema (spesso queste variazioni sono dovute anche al fatto che cercando il nome della società su internet, salta fuori questo sito); questa società vi mette in mora dicendo che voi poveri mortali non avete mai pagato una o più bollette e fatture regolarmente emesse dalla società con date che variano fra il 2000 e il 2001 (spesso si parla di conti inerenti il secondo trimestre 2001, ma è solo un dato statistico).
La società vi minaccia di ritorsioni non indifferenti [sì: vi minaccia, come ha già fatto prospettando il recupero del credito forzoso con invio di esattori a casa: mi mandate Sandrino di Strozus con una mazza chiodata? ((-: ] qualora non ottemperiate entro il più breve tempo ad effettuare il versamento di quanto richiesto, gravato di interessi e compensi di riscossione.
Se contattate telefonicamente la società, oppure se la società vi ha contattato telefonicamente, i loro operatori vi diranno una catena non indifferente di fesserie senza fondamento, nonché di palesi falsità (come che tale denaro va allo stato, ma ciò nonostante sono disponibili a raggiungere accordi per cifre inferiori).
Bene. Tutto quello che dovete fare segue questo elenco di consigli:
  • I crediti vantati sono entrati in prescrizione dopo cinque anni dall'ultima richiesta di pagamento, e anche volendo sommare i tempi tecnici del fallimento, la sentenza è dell'anno 2003, pertanto tali crediti sono entrati in prescrizione nell'anno 2008, perché sino ad allora nessuno ha inviato qualsivoglia comunicazione dell'esistenza di tali crediti. La società spesso dice che invece la pronuncia del tribunale ha spostato la prescrizione di alcuni anni, ma ciò è palesemente falso (leggete più avanti);
  • Non siete tenuti a presentare qualsivoglia documento, pezza d'appoggio o ricevuta di pagamento effettuato o meno, perché essendo prescritti gli importi, non siete tenuti a conservare qualsivoglia ricevuta né a presentare qualsivoglia prova dell'avvenuto pagamento: la prescrizione cancella debiti e crediti tout-court
  • Contattate la sede locale più vicina alla vostra città di residenza dell'Unione Nazionale Consumatori [gli indirizzi e i numeri li trovate sul sito www.consumatori.it (sezione "dove siamo")], che vi sapranno seguire con maggiore funzionalità ed efficacia, e che conoscono questa storia a menadito;
  • Qualora abbiate ricevuto soltanto lettere con semplice francobollo ordinario o telefonate, potete ignorare il contatto e anzi, in caso di telefonate, intimate di non contattarvi più a pena dell'immediata querela per telefonate moleste (una singola telefonata effettuata con petulanza è considerata sufficiente per incorrere nel reato, sentenza 5818/2006). Inoltre, se volete pestargli ancora di più i piedi, dite loro tranquillamente che il blogger Grizzly vi ha già spiegato per filo e per segno che comportamento tenere, e le loro minacce non vi tangono. So che ogni tanto questo blog viene letto anche da personale di quella società, e la cosa mi fa solo piacere; (-:
  • Qualora, invece, abbiate ricevuto una raccomandata in «busta verde» (atti giudiziari), contattate la segreteria del tribunale in cui siete citati presso l'ufficio del Giudice di Pace e accertatevi se la querela è stata depositata. Se la risposta è positiva, organizzatevi con l'avvocato dell'Unione Nazionale Consumatori o chiedete un consiglio speicifico ad un legale. In generale: dovrete presentarvi alla data e ora indicata presso l'ufficio del Giudice di Pace e costituirvi in giudizio. La vittoria della causa è sempre automatica, per tre motivi:
    1. Se siete un utente privato, ai sensi del Codice del Consumo o, in riferimento all'anno 2001 di stipula del contratto, il D.L. 50/1992 e le successive modificazioni, l'unico foro competente in caso di controversie è quello ove il consumatore finale ha eletto il proprio domicilio o la residenza: se siete residenti a Caltanissetta, con molta probabilità vi avranno mandato al tribunale di Palermo, e il GdP di Palermo è incompetente territorialmente: basta dichiarare la propria residenza e chiedere di non riconoscere la competenza territoriale del foro coinvolto, il giudice si dichiara subito incompetente e la causa si chiude;
    2. Qualora invece sia stato coinvolto il tribunale della propria provincia di appartenenza (sinora, manco una volta!), è possibile segnalare al giudice che i crediti vantati sono entrati in prescrizione perché entro i cinque anni di scadenza nessuno ha inviato comunicazioni (telegrammi o raccomandate A/R) per fermare questo conteggio del tempo. La prova che invece siano state mandate raccomandate o altre comunicazioni tocca alla società che vi ha tirato in causa, e non presenteranno di fronte a un giudice una falsa ricevuta di raccomandata con una firma artefatta: c'è l'arresto in flagranza di reato; ovviamente non essendoci state queste comunicazioni, di nuovo la vittoria è automatica;
    3. Inoltre potete far rilevare la palese malafede della società che sta agendo in giudizio per crediti prescritti con le minacce e avendo costretto l'utente ad andare fuori dalla sua provincia di residenza (e far scrivere, invece, una controcausa per "Lite temeraria": tutti quelli che l'hanno fatto hanno vinto la causa e ottenuto anche il diritto a un forte risarcimento del danno subito);
  • Potete denunciare la società in oggetto, presso l'ufficio del Giudice di Pace della vostra città, per "Lite Temeraria", e ottenere facilmente che la stessa venga condannata al risarcimento del danno subito, ivi compreso il "danno da stress" per il comportamento in palese malafede che è stato tenuto in questa situazione;
  • Riguardo i contatti telefonici, oltre a poter ignorare chi vi chiama e sbeffeggiarlo minacciando a vostra volta palesi ritorsioni legali in caso di insistenza, vi ricordo che ai sensi della normativa vigente sulla privacy chi vi chiama è tenuto a mostrare il proprio numero telefonico e, avendo a disposizione un numero telefonico fisso o mobile, è possibile depositare in questura una semplice denuncia di polizia giudiziaria per telefonate moleste (che a livello legale ha poco valore, ma leggete ancora) e quindi inviare per fax copia della denuncia all'operatore telefonico che gestisce quel numero, il quale provvederà immediatamente a sospendere l'utenza per violazione dei termini del servizio di telefonia vocale (è proibito utilizzare la propria linea telefonica per effettuare molestie, ed è motivo dell'immediata risoluzione contrattuale);
I tribunali di mezza Sicilia conoscono questa storia a menadito, così come le sedi locali dell'Unione Nazionale Consumatori. Io sono stato contattato persino da persone che non sono mai state clienti di LTS, e questo rende questa situazione ancora più grottesca. Ora, come ultimo consiglio: a forza di aggiornare e far trovare questo articolo del Blog su internet, prima o poi lo leggeranno tutti quanti gli utenti coinvolti, e questi signori capiranno che devono trovare un metodo diverso. Almeno finché questa situazione non troverà spazio sui media nazionali. Io vi invito tutti quanti a segnalare questa storia al vostro quotidiano locale, o meglio ancora a "Striscia la Notizia", in particolare contattando o la redazione, o anche uno degli inviati (ad esempio Moreno Morello o Max Laudadio): segnalate la vostra storia e fornite un riferimento a questo articolo del Blog, così che la redazione possa trovare altri riferimenti. Inoltre, se ve la sentite di farlo, oltre a commentare questo articolo, scrivetemi un'e-mail all'indirizzo grizzly@g-sr.eu con la vostra storia ma, soprattutto, i vostri riferimenti e un numero di telefono per contattarvi (mettete il numero sull'e-mail, ma magari evitate di pubblicarlo anche sul blog): ho già i riferimenti di almeno una quarantina di persone e, se la redazione di Striscia o qualsiasi altro programma dovesse contattarmi, sono in grado di coordinare immediatamente le comunicazioni con molte delle persone coinvolte. Adesso ricomincia anche la trasmissione "Mi Manda Raitre" e possiamo anche cercare di coinvolgere loro, in maniera tale che in qualche modo si possa avere spazio su uno strumento a diffusione nazionale. Nel tempo sono stato contattato anche da persone che mi hanno spiegato come questa comunicazione ai limiti della lettera minatoria sia stata ricevuta dai loro genitori. Spesso persone anziane e con problemi di salute, che sono stati pesantemente intimiditi da questa comunicazione. Io, che sono anche un volontario di protezione civile, mi infervoro per queste cose perché creare delle preoccupazioni in persone anziane ed invalide per me, oltre che una cosa sull'orlo della legalità penale (voglio vedere se fioccano condanne per circonvezione d'incapace che cosa ne pensate!), mi fa bruciare dentro una rabbia difficilmente controllabile, e come sfogo trovo un piacere e una soddisfazione non indifferenti nel tenere curato questo articolo, sapendo che sto danneggiando sempre di più questi signori. Ma in questo ultimo periodo, che le segnalazioni crescono, vedo che è il momento di prendere anche una posizione forte ed efficace: teniamo tutti duro: a forza di rompere le scatole a Striscia e agli altri media, prima o poi questa storia finirà sui media a diffusione di massa, e a quel punto diventerà un fiume in piena incontrollabile, mettendo termine una volta per tutte a questa terribile ingiustizia.
PS: Resto sempre a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti anche telefonicamente, in orario d'ufficio (approssimativamente lun~ven 9~13) ai numeri 0931-702385 (ufficio) e 3931-702385 (cellulare). Niente paura a chiamarmi "Grizzly": lo fanno tutti quanti anche di persona, e come Grizzly sarò l'orso inferocito che vi aiuterà a farvi valere. ((-:

NOTA DI FEBBRAIO 2011
Prima di continuare, vorrei riassumere un momento questa storia.
Nel corso dell'anno 2000 nacque in Sicilia una società di telefonia fissa, denominata LTS (Le Telecomunicazioni del Sud). Tale società offriva un servizio di telefonia in Carrier Selection (via prefisso 10160) e di Carrier-Pre-Selection (prefisso infilato automaticamente via centrale); tale società offriva due differenti tariffe telefoniche, una denominata buone9 (proponendo un costo di 9 lire al minuto per tutte le chiamate su direttrice fissa nazionale, senza scatto alla risposta e con un costo in scatti anticipati della durata di 60 secondi), e una versione "flat" (di cui non ricordo il nome al momento) che proponeva un costo fisso di 89.000 lire al mese per tutte le chiamate su direttrice fissa senza alcun limite, né scatto alla risposta né altro. Le tariffe proposte, molto interessanti, sono risultate in una risposta fortemente positiva da parte di tantissimi utenti di telefonia fissa. Parliamo di un periodo in cui, non essendo ancora disponibile il cosiddetto "ultimo miglio" il principio attraverso il quale era possibile abbattere la spesa telefonica era quello di pagare il solo canone a Telecom Italia, e far passare il traffico da un altro operatore con un (guardando quelle tariffe) non indifferente abbattimento dei costi. Ora, questa società ha funzionato per un certo periodo di tempo, approssimativamente fino a novembre 2001, ma poi si sono cominciati a trovare degli strani problemi [in particolare, spesso quando si componeva un numero telefonico col prefisso 10160, durante la composizione cadeva la linea (per quelli che, come me, avevano attivato la CPS, già la composizione di prefisso e un paio di cifre comportavano questo errore)]. Molti utenti erano costretti a far girare praticamente tutto il traffico telefonico sulla rete di Telecom Italia, e ad accodare segnalazioni su segnalazioni al call-centre della società, che attribuiva tali guasti a motivazioni quantomeno strane. Quando il sistema andò al completo collasso (non era possibile effettuare nessuna composizione, in certi casi anche la ricezione di chiamate andava in errore) il call-centre cominciò a sostenere persino dei presunti danni a una centrale telefonica di Palermo a seguito di una scossa di terremoto che si era registrata in quei giorni. E in questo frangente, le bollette continuavano ad arrivare normalmente e molti comunque le pagavano in buona fede, confidando soprattutto nelle promesse di rimborso della società. O almeno, hanno continuato ad arrivare, fino a quando non ci fu questa storia del terremoto, quando oltre a non funzionare il servizio, cominciarono a non arrivare più i conti telefonici. Ma il passo fu breve, prima di scoprire la verità: il terremoto c'era stato, ma non come evento tellurico, bensì nel consiglio di amministrazione della società, che da mesi non pagava il becco di uno stipendio né la fornitura di connettività al proprietario della rete (Telecom Italia, tecnicamente all'epoca Intebusiness), e le linee avevano smesso di funzionare da quando Interbusiness aveva, giustamente, chiuso i rubinetti della telefonia in attesa del pagamento di debiti stratosferici. Il resto è storia: la società è stata dichiarata fallita, è andata in liquidazione e tutti noi utenti ci siamo trovati con un groviglio tecnico non indifferente: ad esempio molti utenti come me in CPS si sono trovati costretti a usare il telefono facendo costantemente il prefisso 1033 per passare su Telecom, e impossibilitati a stipulare un contratto in CPS con un altro operatore poiché le apparecchiature in centrale di proprietà di LTS, essendo parte del capitale di liquidazione, erano sotto sequestro e non potevano essere rimosse dalle terminazioni dell'utente. I libri contabili dell'azienda sono un vero disastro, e non si riesce a determinare bene, peraltro, chi ha pagato cosa e quali conti (di clienti e fornitori) sono invece scoperti. Oltre al danno, la beffa. Ma la beffa arriva nel corso di questi ultimi due anni: diverse persone si vedono recapitare delle lettere di una società di recupero crediti. Tale società esprime il fatto che risulterebbero delle bollette non pagate del servizio di telefonia risalenti all'anno 2001. Lettere dai toni perentori e, in certi casi (vedasi il mio, la lettera è pubblicata a tergo) pure minacciosi. In alcuni casi, invece, si parla di telefonate ricevute con toni perentori e petulanti (che potrebbe persino configurare un reato, ma transeat). Il punto è il medesimo, e la risposta è la medesima. Nel tempo le lettere sono cambiate: sono arrivati inviti a comparire di fronte al tribunale (ufficio del giudice di pace) di Palermo o di Agrigento. Molti (sia telefonicamente, sia qui sul blog) hanno segnalato che nei due tribunali sapevano questa storia a memoria. Ultimamente le segnalazioni sono di lettere che vengono dalla Global REC e inviano al giudice di pace di Gela. Ora cominciamo a dire un paio di cose. Primo punto: nessuno di certo ha conservato ricevute che risalgono al 2001, ma non servono. I crediti di questo tipo vanno vantati entro cinque anni, altrimenti cadono in prescrizione. Pertanto i soldi richiesti da questi signori non sono dovuti poiché in prescrizione. Non dovete fornire nessuna ricevuta di pagamento effettuato o verificare se non è stato effettuato, perché sono decaduti i limiti per i quali sia richiesta qualsivoglia dimostrazione, ricevuta, pezza d'appoggio o simili. Secondo punto: se siete un utente privato, l'unico foro competente territorialmente è quello in cui avete eletto il domicilio o la residenza, pertanto esclusivamente il tribunale della città (tuttalpiù del capoluogo di provincia) ove risiedete VOI, non quello dove si trova la società che vi chiama a rispondere. Terzo punto: la società (tecnicamente dato il continuo cambio di nome, LE SOCIETÀ) che effettua tale tentativo forzoso di recupero del credito, non solo ha perso moltissime cause proprio per le segnalazioni che il foro indicato non è competente sul territorio e i crediti sono stati prescritti, ma addirittura moltissimi hanno trascinato di volta in volta la società in causa per "Lite temeraria", ottenendo una condanna alla società al risarcimento del danno subito dall'utente. Un utente siracusano mi ha contattato qualche tempo fa, segnalandomi che avevano appunto avviato la causa per lite temeraria ed ottenuto una condanna contro la società di recupero crediti, e io in questi giorni sto lavorando perché mi piacerebbe poter pubblicare l'intero dispositivo della sentenza. La cancelleria del tribunale di Siracusa mi ha informato che tali documenti sono pubblici e possono essere pubblicati su quotidiani o riviste: io ora voglio vedere se l'utente è disposto anche a mettere il suo nome, o se pubblicare la sentenza rendendo anonimi i suoi riferimenti. Quarto punto: il mio consiglio ufficiale rimane sempre lo stesso. Se avete ricevuto una comunicazione (anche con convocazione dal giudice di pace di qualche città) mantenete la calma, contattate la locale sede dell'Unione Nazionale Consumatori e chiedete un consiglio su come comportarvi. L'UNC vi seguirà sicuramente con maggiore professionalità di me (che sono soltanto un umile tecnico informatico). Sappiate comunque che in caso di iscrizione della causa in qualsiasi tribunale, dovrete costituirvi in giudizio (ma chiedere semplicemente a scelta incompetenza territoriale o prescrizione dei crediti: vittoria automatica). Ma non è finita, e qui viene il punto successivo... Quinto punto: è importante rendere nota questa storia per mettere in guardia eventuali potenziali vittime future di questo sopruso (chiedere con la forza dei soldi non dovuti, e avviare cause rognose in luoghi astrusi in violazione al codice del consumo al merito del foro competente). Rendendo nota questa storia forse riusciremo a far concludere questa maledizione una volta per tutte. Per rendere nota questa storia vi chiedo di fare due cose. La prima è di scrivere un commento a questo articolo raccontando, anche a grandi linee e (se lo desiderate) senza mettere i vostri dati personali, usando lo strumento "Invia commento". La seconda è: scrivetemi un-email (potete anche contattarmi telefonicamente, ma comunque vi invito a scrivermi ANCHE un'e-mail) con i vostri riferimenti e i dati per contattarvi (quantomeno un numero di cellulare): sto raccogliendo un po' di dati di persone, soprattutto di quelle mandate dal giudice, perché voglio cercare di coinvolgere la stampa. L'anno scorso eravamo quasi riusciti a coinvolgere la trasmissione "Mi manda raitre", ma a quanto pare qualcuno si è mangiato la foglia e queste letterine per un po' hanno smesso di arrivare, riprendendo guardacaso subito dopo la fine del ciclo di puntate. Quest'anno io sto lavorando per andare comunque a raccontare la nostra storia da qualche parte: io sono disposto a metterci la faccia, e chiunque voglia quantomeno lasciare il suo numero telefonico potrà anch'egli condividere la sua storia. Scrivete a Striscia la Notizia, a Mi manda raitre, al vostro quotidiano locale di fiducia, raccontate la vostra storia ma, soprattutto, evidenziate che questa storia è molto più grande, e fornite il link a questa pagina web ( http://www.g-sr.eu/2009/09/tutti-gli-ex-clienti-lts.html ) (tra l'altro cercando "eurorec LTS" su google, appaio come primo risultato) come sito di riferimento. Qualcosa si sta muovendo, e con l'aiuto di tutti quanti riusciremo a far finire questa storia. Sapete, ogni settimana (tuttora) ricevo almeno due e-mail o telefonate di persone che si trovano impelagate in questa situazione. Mi chiamano da tutta la Sicilia, mi scrivono anche dal nord italia (mi hanno contattato addirittura persone a cui non risulta neppure di essere mai state clienti di LTS). Ogni tipo di persona, soprattutto anziani, o figli di persone anziane che sono rimaste turbate da queste lettere, e che mi fanno salire dentro il cuore una rabbia smodata e quasi incontrollabile. Io sono un volontario di protezione civile, ho nel cuore l'abitudine di aiutare gli altri, e vedo questa come una grande ingiustizia nei confronti di tutti noi ex clienti LTS, che oltre al danno di gravi problemi alla telefonia per anni, ci vediamo anche la beffa di dover subire in silenzio un'ingiustizia ancora più grande e immotivata, ben poco degna di uno stato civile ove la burocrazia diventa strumento di tortura per i più deboli e a vantaggio dei più forti. Infine: se ci fossero avvocati o consulenti legali che volessero aggiungere qualcosa, il loro intervento è il benvenuto, sia su questo Blog sia per un semplice contatto e-mail, foss'anche solo per mettersi a disposizione delle tantissime famiglie di operai e pensionati che stanno vivendo questa brutta situazione giorno dopo giorno, tutti quanti bisognosi non soltanto di un aiuto legale ma, in molti casi, anche di una semplice parola di conforto. Grazie a tutti. Io sono sempre attivo, e sempre cordialmente a vostra disposizione [e sì, non vi preoccupate di telefonare e chiedere di Grizzly: mi chiamano tutti quanti così, anche di persona (-: ].
NOTA DI LUGLIO 2010 A seguito di diverse chiamate telefoniche, diverse ulteriori informazioni prese via internet e qualche notizia letta in giro sulla cronaca, mi pare il caso di aggiornare questo articolo con qualche cosa di nuovo. Anzitutto: quello già detto lo ribadisco fortemente. A tutti i clienti contattati da EUROREC o altre società di recupero crediti in merito a presunte fatture non pagate per LTS, il cui contatto è avvenuto per mezzo di posta ordinaria, posta prioritaria o in generale una comunicazione (come la mia con PostaTarget) che non rappresenta una marcatura postale di consegna certa, ignorate la comunicazione. Non disturbatevi neppure a rispondere. Va data risposta solo alle comunicazioni "legalmente certe di consegna" (raccomandate A/R, assicurate A/R, telegrammi, notifiche del messo comunale). Se invece avete ricevuto una comunicazione per raccomandata, telegramma o notifica del messo comunale (di cui è certa la consegna), anzitutto mantenete la calma. Primo riferimento: il sito dell'Unione Nazionale Consumatori, sezione "Dove siamo - Le nostre sedi". Su questa pagina troverete un elenco di regioni e, selezionando la regione, un elenco di contatti a disposizione degli utenti suddivisi per provincia. Ed ecco il consiglio: "Contattate il referente o la sede dell'Unione Nazionale Consumatori della vostra città per chiedere dei consigli che certamente possono essere più utili di quelli che posso darvi io, che sono un semplice utente coinvolto nel caso come voi". Nel caso, infine, che il contatto ricevuto sia stato solo telefonico, supponete sempre che chi sta dall'altra parte stia registrando la telefonata, ma tenete anche a mente che, senza il vostro consenso, la registrazione non può essere utilizzata praticamente per nulla, anzi: produrre di fronte al giudice di pace una telefonata registrata senza il consenso della controparte configura non soltanto una violazione della privacy sanzionata ai sensi di legge, ma può essere motivo di querela di carattere penale (art. 616 Codice Penale) in quanto l'attività di registrazione/intercettazione di comunicazione telefonica può avvenire solo a cura dell'autorità giudiziaria, dietro specifico decreto di autorizzazione di un giudice e per gravi giustificati motivi. E di nuovo, anche in caso di contatto telefonico mantenete la calma e i toni pacati, ma fermi. Non insultate né minacciate la controparte, e anzi se è la controparte quella che usa toni petulanti, senza abbassarvi al livello dell'interlocutore, comunicate l'intenzione di sporgere querela per molestie telefoniche qualora la conversazione dovesse continuare su quei toni [la cassazione ha sentenziato (Sentenza n. 19718 Prima Sezione 24/03/2005) “il reato di molestie telefoniche previsto dall'art. 660 c.p. non è reato abituale e, quindi, si consuma, ricorrendone gli estremi, anche con una sola azione (per esempio, con una sola telefonata molesta fatta per biasimevole motivo)” per cui sappiatevi regolare. Lo stesso vale ancora di più se invece di chiamare voi, la società dovesse avere l'ardire di telefonare a qualche vostro parente, peggio che mai se il parente in oggetto non è stato manco cliente LTS]. Molti mi hanno segnalato che invece la comunicazione che hanno ricevuto è una convocazione di fronte all'ufficio del giudice di pace di Palermo o Agrigento (notificata dal messo comunale). Ma dubbia: diverse persone mi risultano convocate di fronte al giudice ad esempio per giorno 24 luglio 2010 (che è sabato). Un utente che mi ha telefonato in questi giorni mi ha fornito qualche informazione aggiuntiva in tal senso, poiché (facendo l'agente di commercio) ha avuto modo di passare dall'ufficio del giudice di pace di Agrigento. Uno) Moltissime di queste convocazioni (qualche avvocato storcerà il naso perché uso il termine "convocazione" in quanto di norma quando si viene chiamati davanti al giudice si usa un altro termine, ma dopo aver letto penso che converrà con me) avvengono come tentativo di conciliazione extragiudiziaria: si suppone che quel giorno di fronte all'ufficio del giudice di pace saranno presenti degli operatori della società di recupero crediti, per tentare una forma di conciliazione prima di rinunciare ed effettuare l'iscrizione della causa (e solo a quel punto sarà predisposta un'udienza di fronte al giudice. Tale udienza risente ovviamente delle tempistiche medie del tribunale e, soprattutto in questo periodo, dell'avvicinarsi del periodo estivo; dopo la scrittura della causa, infatti, la prima udienza verosimilmente potrebbe avvenire fra i mesi di settembre, ottobre o novembre). Due: nonostante quello che si sgolino di dire gli operatori della società di recupero crediti, l'utente non è tenuto a conservare ricevute e prove di pagamento più vecchie di cinque anni, salvo specifica comunicazione ricevuta nel corso dei cinque anni di cui sopra (comunicazione tracciabile come raccomandata A/R o telegramma) che fermi questa prescrizione. E per molti versi pertanto parliamo di richieste bellamente cadute in prescrizione, a meno che entro il periodo di cinque anni da quando si riferiscono gli importi, non abbiate ricevuto una comunicazione di qualsiasi tipo che riguardasse quegli importi (e sinora nel corso di 9-10 anni non mi risulta che sia arrivato nulla a nessuno, almeno riguardo le persone che mi hanno scritto o telefonato). Tre: in molti casi i presunti crediti vantati dalla società si riferiscono al periodo successivo al distacco delle infrastrutture di telefonia da parte di Interbusiness alla società LTS, tempo prima della pronuncia di fallimento: ossia si chiede di pagare per un servizio che non era fisicamente possibile fruire (quando i ragazzi del call-centre furono costretti ad inventarsi che i guasti erano colpa del terremoto di palermo che aveva danneggiato le infrastrutture di centrale). E questo è un altro punto a favore dell'archiviazione della causa. Quattro: qualora l'utente del servizio di telefonia LTS sia una persona fisica (consumatore finale) e non una persona giuridica (ditta individuale, azienda, in generale cliente con partita iva), sin dal decreto legislativo 185/1999 è stato dichiarato come foro competente in caso di controversie "Il foro sito nel luogo ove la parte debole (il consumatore) ha eletto il proprio domicilio o la propria residenza". La legge attuale (Il c.d. "Codice del Consumo", D.L. 206 del 06/09/2005) ha recepito la normativa precedente, ma è una normativa successiva alla stipula del contratto di LTS; tuttavia la normativa precedente (il D.L. 185/1999) è invece già applicabile ai contratti LTS, tutti ovviamente stipulati in epoca successiva (la società nacque nel 2000: non possono esistere contratti precedenti). Inoltre (considerazione personale, come avvenne ad esempio per me) moltissimi contratti in CPS vennero stipulati telefonicamente, e non sempre (come nel mio caso) venne poi fatto seguito con un contratto firmato in questo caso. Tradotto: il foro competente è quello dove abitate voi, non quello dove vi ha convocati la società di recupero crediti, e l'incompetenza territoriale è un altro punto a favore per l'archiviazione della causa. Infine: non andate da soli dal giudice di pace, bensì dopo esservi fatti consigliare dall'unione nazionale consumatori, andate all'appuntamento assieme ad un avvocato e pretendete subito il rilascio di liberatoria, altrimenti minacciate l'immediata iscrizione a ruolo di una causa per "Lite temeraria" con palese richiesta di risarcimento del danno, anche da stress. L'ufficio di cancelleria del giudice di pace di Agrigento è ben a conoscenza di questa storia (come mi ha raccontato appunto una persona telefonicamente) e come tale penso che lo sarà ragionevolmente anche il tribunale di Palermo, e anche questo è un punto che gioca a favore degli utenti, ma meno specifico. Ad ogni modo: non mi pare proprio il caso di darla vinta a questa società, anche perché gli strumenti per rimetterli al loro posto e costringerli a piantarla di seminare lettere (come quella che hanno mandato a me) che nei confronti di persone anziane potrebbero essere motivo anche di panico. Nessuno deve mai metttere i piedi in testa agli utenti, e mai come questa volta voglio dire "nessuno mai, una volta e per tutte". E se voi, della società EUROREC, mi state leggendo, ne sono ben lieto. Sono lieto che sappiate che di tutti i modi che avreste avuto per muovervi nel recupero del credito, avete scelto il peggiore. Sono lieto di sapere che questo articolo, e tutte le persone che praticamente una-due volte alla settimana mi telefonano, funzionano. Sono lieto di sapere che chi cerca notizie su di voi finisca qui. Sono lieto, perché sono sicuro di combattere non già contro i mulini a vento, bensì contro quello che vedo come un sopruso nei confronti di noi ex utenti LTS, già danneggiati dall'aver creduto a un progetto tutto siciliano. Già danneggiati (come me) da oltre sei anni costretti a tenere in funzione la preselezione automatica verso il nulla (10160) perché gli apparati di preselezione non potevano essere rimossi da operatori Telecom in quanto sotto sequestro. Sono lieto di sapere che le mie parole hanno portato persino speranza nei confronti dei tanti ultrasessantenni che mi hanno chiamato, e mi chiamano tuttora, perché dopo le vostre dolci lettere erano sull'orlo di una crisi di pianto, e io forse sono riuscito a riportare loro il sorriso. E mi rivolgo ancora a tutti quelli che sono coinvolti, a tutti quelli che mi hanno telefonato. Fate sentire la vostra voce: commentate questo blog, mandatemi un'e-mail con i vostri dati di contatto, perché questa storia non sta finendo qui, nonostante avesse subito dopo novembre una specie di piccola e breve pausa. Ma soprattutto parlate di questa storia: parlatene coi giornali, parlatene con gli amici, parlatene coi vicini di casa. Fate in modo che questa storia sia risaputa in ogni remoto angolo della Sicilia. Grazie a tutti voi. Grizzly, 1 luglio 2010

NOTA DI GIUGNO 2010 Alcuni mi hanno chiamato telefonicamente per dirmi che hanno ricevuto convocazione dal Giudice di Pace. La società che ha effettuato l'iscrizione della causa si chiamerebbe "Global Rec", ma sembrerebbe avere gli stessi riferimenti della Eurorec (una società di recupero crediti con questo nome ad Agrigento esiste, che sia un caso? Che sia un uso illecito del nome di un'altra società? Che sia un escamotage per non far comparire questo sito quando si cercano informazioni sulla società e il recupero crediti LTS? Io lo ignoro: mi limito a riportare il fatto delle telefonate, che ricevo ormai praticamente ogni settimana). PS: Non vi preoccupate a chiedere di Grizzly quando telefonate: mi chiamano tutti quanti così. (-:

Mi rivolgo a tutti coloro i quali nel lontano biennio 2000-2001 sono stati clienti del servizio di telefonia della compagnia Le Telecomunicazioni del Sud (LTS 10160). La societa' falli' nel 2002 dopo una serie di problemi economici sfociati nel distacco delle dorsali Telecom, che ebbe persino l'ardire di far spacciare (ai ragazzi del call-center) per danni provocati dalla scossa di terremoto che aveva colpito la citta' di Palermo alla centrale telefonica. A tutti quanti i clienti, che per piu' di sette-otto anni non hanno piu' ricevuto nessuna comunicazione dalla societa'. Ieri mi e' arrivata una lettera [spedita con postatarget, peraltro (che serve per inviare volantini pubblicitari, per cui virtualmente e' anche una violazione del regolamento postale, oltre al fatto che non fornisce la garanzia di una raccomandata A/R)], firmata da una presunta societa' di recupero crediti, la EUROREC s.r.l. di Agrigento. Ma prima di andare avanti, eccovi il testo della lettera:

Agrigento, lì 18/09/2009 [Ma che simpatici! Proprio il giorno del mio compleanno! WOW! ndG]
Spett.le TUCCITTO MIRKO VIA MONTEFORTE, 12 - 96100 SIRACUSA (SR)
ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA per mancato pagamento di SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI prestati da LTS di 90100 PALERMO (PA) A seguito di cessione del credito da parte di LTS, in virtù del Decreto di autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di palermo [si', e' scritto minuscolo, ndG] del 14-08-2007 e con atto di cessione rogitato da Ma*** Nip*** di Agrigento registrato al n.rep 38*** n. racc 15*** del 17-12-2007, la EUROREC s.r.l. - Agenzia Nazionale Cartolarizzazione e recupero Crediti, con sede in 92100 Agrigento (AG), in via *** n.205, p.iva ***, tel 0922/651*** - Fax. 0922/608***, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è l'unica creditrice del suo debito, nascente dal predetto cedente con il contratto 1002*** del 06/09/2001 per fornitura di SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, e per i titoli seguenti: - fattura n.58*** del 30/12/2001, importo € 15.49 riferimento contratto 1002*** del 06/09/2001; A) Totale importo Sorte Capitale € 15.49 A tale somma vanno aggiunti il compenso per i servizi di recupero calcolati secondo la tabella delle tariffe professionali approvata il 06-12-2007 dalla Camera di Commercio di Agrigento ed il 17-12-2007 dalla Questura di Agrigento, nonchè gli interessi al tasso legale, come segue: B) Prestazione professionale stragiudiziale di EUROREC srl: - Posizione ed archivio - Ricerca documentazione + rimborso spese - Esame pratica - Totale comprensivo di IVA al 20% delle voci di cui alla lettera B) € 31.86 C) Interessi al tasso legale sull'importo fatturato: - fattura n.58*** del 30/12/2001 = € 2.94 Per un totale complessivo di € 50.29 Con la presente, pertanto, si rivolge formale
INTIMAZIONE E DIFFIDA
al pagamento dell'importo € 50.29 entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della presente, in favore del sig. E******e M********o, a mezzo: Vaglia Postale, Assegno Circolare o Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: Banco di Sicilia - Filiale San Vito, Agrigento, IBAN IT***, intestato a M********o E******e Si raccomanda di citare gli estremi del titolo e la causale del versamento. In mancanza di riscontro alla presente, che ha effetto ai sensi dell'art. 1264 c.c. come comunicazione al debitore ceduto nonchè come formale atto di messa in mora, si preannuncia l'avvio immediato della esazione domiciliare con l'importo aggiuntivo del 18% sulle somme fatturate, oltre alla maturazione di interessi moratori.
Distinti Saluti EUROREC srl [lettera firmata ma senza timbro]

[PS: belli i "nonchè" con l'accetto sbagliato] Anzitutto: SE AVETE RICEVUTO QUESTA LETTERA, CONSERVATELA MA *IGNORATELA* IN TOTO. I presunti crediti vantati da questa societa' sono prescritti (nel mio caso) da almeno tre anni, perche' entro i cinque anni successivi avrebbero dovuto inviare una qualsiasi comunicazione tracciabile (raccomandata A/R o telegramma, ad esempio) per non far decadere la prescrizione. Rispondendo, invece, si accetta di chiudere la prescrizione. Qualunque risposta riapre la prescrizione, anche presentare gli stessi conti gia' pagati (premesso e preso atto del fatto che nessuno e' tenuto a conservare ricevute di pagamento piu' vecchie di cinque anni). La lettera non ha alcun valore legale: e' stata spedita senza metodo tracciabile (cartolina A/R), non e' un avviso bonario (anzi con toni cosi' perentori sarebbe pure da denuncia) e, come ripeto: si riferisce a importi abbondantemente prescritti (e dei quali, peraltro, non e' fornita alcuna prova: sia essa una fotocopia della fattura o qualcosa del genere). Il bello e' che per esempio nel mio caso non solo gli importi sono prescritti, ma anche abbondantemente pagati (nessuna fattura di LTS rimase in sospeso finche' la societa' funzionava). Ma il gesto e' ovvio: la EUROREC prova con una lettera dai toni minacciosi ad intimorire qualche cliente che, preso di contropiede, potrebbe pagare il debito per evitare discussioni. Il mio consiglio (che d'altronde e' lo stesso delle unioni consumatori), come ripeto, e' di IGNORARLA. Tanto se mai qualcuno fosse talmente folle (ma non ce ne sono, fidatevi) da venirvi a casa, in tal caso:
  • Non invitatelo ad entrare, ma lasciatelo sulla porta di casa. Se pretendesse di entrare a forza, siamo sul penale (Art. 614 CP: Violazione di domicilio) e ci sono anni di galera e multe da capogiro;
  • Pretendete *IMMEDIATAMENTE* (a minaccia di chiamare la polizia, anzi, se rifiuta, chiamate proprio le Forze dell'Ordine) la consegna *IN ORIGINALE*, *IN TOTO* e senza che trattenga un bel nulla, qualsiasi documento che contenga dati atti ad identificare voi in persona, il vostro numero telefonico, l'indirizzo il codice fiscale o qualsiasi dato personale, in quanto la persona che si e' presentata a casa *non e' autorizzata* (l'autorizzazione scritta & firmata la rilasciate voi in persona, non la ditta XYZ) a detenere vostri dati personali;
  • Ignorate qualunque minaccia di aumento del debito, more, sequestri e altro, anzi in caso il presunto esattore calchi la mano in tal senso, non esitate a comunicargli immediatamente voi una riserva di querela (Art. 612 Codice Penale: minacce);
  • Rifiutate categoricamente il pagamento di qualsiasi fattura presentata senza una vostra firma, senza l'evidenza di comunicazioni precedenti (evidenza = esclusivamente ricevute di ritorno di raccomandate da voi firmate) e meno che mai di dati presenti su un foglio di carta per i quali non ci sia copia di una "pezza d'appoggio" e, in caso insista, ricordate al presunto esattore che effetti cambiari senza vostra firma autografa presentati per vantare un credito non hanno valore, e pertanto la richiesta di ottemperare a tali debiti puo' benissimo essere configurata ai sensi dell'art. 629 Codice Penale [Estorsione (e sempre di galera si parla)];
  • Chiedete il nome, cognome e numero di iscrizione all'albo professionale dell'esattore, che e' tenuto a fornire queste informazioni per legge. Se si rifiuta di fornire tali informazioni, chiedete l'intervento delle Forze dell'Ordine: ci penseranno loro ad identificarlo senza ulteriori indugi;
Ma una considerazione: tutte le ditte serie di recupero crediti (e credetemi, sono ben piu' che la maggior parte, ne ho persino qualcuno come cliente) conoscono queste normative a menadito, pertanto nessuno mai si presentera' di punto in bianco a casa vostra per chiedere del denaro, ben sapendo di rischiare di passare guai enormi anche se vantasse crediti effettivamente dovuti. Se volete altri consigli, prima di chiamare me, vi invito caldamente a fare come ho fatto io: andate nella piu' vicina sede dell'Unione Nazionale Consumatori della vostra citta' e chiedete consiglio a loro, ma resta sempre il fatto che rispondere in qualsiasi modo alla missiva, anche per mandarli a quel paese, immediatamente riapre una prescrizione gia' chiusa. Inoltre, a maggior specifica, se pensate che io non abbia ogni ragione, leggete la risposta data dall'ADUC ad un cliente che ha gia' ricevuto la stessa lettera, clickate qui. E in caso di ulteriore comunicazione con toni minacciosi, continuate ad ignorare. Se invece giunge una comunicazione "tracciabile" (es. raccomandata A/R) allora potete valutare anche l'ipotesi di una diffida da mandare voi alla EUROREC. PS: Notizia non confermata che leggo sul forum dell'Adusbef: "Dal Giudice di Pace la Eurorec srl è stata condannata al pagamento dei danni, e di tutte le spese di giudizio. Una delle motivazioni, testuale: [...] questo Giudicante ritiene che la parte attrice ha agito in mala fede [...]" PS2: ho letto su alcuni forum di persone che hanno invece ricevuto (c'e' chi dice "per posta ordinaria") una presunta (dubito caldamente che sia valida per posta ordinaria) convocazione presso il Giudice di Pace di Palermo. Il codice del consumo (D.L. 206 del 06/09/2005) stabilisce che quando il consumatore agisce in un contratto per proprio conto come persona fisica (e non giuridica) in caso di controversia il foro competente e' quello ove la "parte debole" (il consumatore) ha la residenza o il proprio domicilio. Ergo, nel mio caso che sono siracusano, casomai si potrebbe agire solo innanzi al Giudice di Pace di Siracusa (e non a quello di Palermo o qualsiasi altra citta'), ma in questo caso la procedura e' un po' piu' complessa, e comprende una serie di comunicazioni (in raccomandata A/R o, se necessario, via telegramma) nelle quali si comunica che l'azione avviene in vizio procedurale (va avviata nella *vostra* citta', a meno che *voi stessi* non abbiate dato deroga scritta). In tal caso rinnovo il consiglio a rivolgersi alla piu' vicina sede dell'Unione Consumatori, e in tal caso consiglio ancora a tutti di prendere informazioni legali sulla cosiddetta "azione temeraria", che puo' comportare anche in caso di vincita della controparte, un cospicuo risarcimento di danni da stress. Ma come ripeto, per il momento quella comunicazione puo' essere ignorata come se non fosse mai stata ricevuta (d'altronde nessuno potra' dimostrare il contrario riguardo ad una busta di posta ordinaria, meno che mai di posta-target).

Ultimi aggiornamenti: in risposta agli ultimi commenti: Mamma mia: io domenica ho avuto da fare, ma il Blog e' fiorito lo stesso. (-: Bene, bene... Allora, di nuovo vediamo di analizzare un passaggio alla volta. @avvocato Mongiovi': Sono l'Avv. Danilo Mongiovì, che in passato era intervenuto sul sito bispensiero, come anche riportato su questo blog, con nick "Caps". Avvocato, molto lieto. Io sono Mirko Tuccitto, ma da tutti chiamato (anche di persona) Grizzly. Mi fa piacere avere un commento da parte di una persona esperta perche' comunque io vado per ragionamenti logici, ma sono un tecnico informatico, non un avvocato. (-: Confermo tutto quanto avevo scritto su bispensiero; consiglio a chi abbia ricevuto delle semplici lettere di messa in mora da parte di Eurorec, di ignorare la richiesta. Nel caso di citazione dinanzi al Giudice di Pace, consiglio di costituirsi attraverso avvocato, perchè la vittoria è sostanzialmente certa (come la condanna alle spese in vostro favore). Di per se', anche quanto avevo detto io, quindi: "a lettera affrancata, nessuna risposta, a raccomandata puo' essere opportuna una diffida(*) ma in entrambi i casi le Unioni Consumatori di zona sono a vostra piena disposizione". [(*) Mi spiego fra poco sulla diffida.] Mi corre l'obbligo di avvertire chiunque legga che i consigli dati da Grizzly in quell'intervento sono assolutamente sbagliati e privi di qualsiasi fondamento giuridico. Non seguiteli, perchè potreste finire per perdere una causa già vinta... rivolgetevi a qualche avvocato. Eh, no. Calma. Io sono sicuro che siano privi di fondamento giuridico, ma il consiglio che ho dato e ribadito mille volte (e che ribadisco ancora) e' di rivolgersi all'Unione Nazionale Consumatori, o a un'associazione a tutela dei consumatori, che se necessario mettera' a disposizione un suo legale. Questo perche' le UNC sono gia' "addestrate" a questo. Voi parlate di "convocazione dal giudice di pace"... ma guardate che si tratta di CITAZIONE... è una vera e propria CAUSA. No, si parla di "convocazione" perche' diverse persone hanno detto di aver trovato operatori della Eurorec che *non avevano ancora iscritto la causa*. E' questa la sottile differenza. LA citazione non arriva attraverso messo comunale, ma attraverso ufficiale giudiziario... e può anche arrivare in busta chiusa se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale (è una busta verde). Avvocato: entrambi conosciamo la normativa, in tal senso. La legge ci dice che la citazione arriva consegnata da un pubblico ufficiale (di solito un vigile urbano, e' la stessa cosa con le multe), ma la legge consente di avocare l'operazione al postino [che opera come "incaricato di pubblico servizio" (art. 352 c.p., lo stesso che riguarda noi volontari di Prot. Civ.) nell'effettuare la notifica]. In ogni modo, questo genere di comunicazioni arriva con ricevuta di ritorno [non mi risulta che venga consegnato con un francobollo prioritario o commemorativo sopra (-: ]. Se questa notifica arriva, non serve a nulla diffidare... una diffida di questo tipo non avrebbe alcun valore legale. Quello che si deve fare è COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. Ed infatti, non serve a NULLA inviare una lettera ai cancellieri del Giudice di Pace se questo non è quello della vostra città (o meglio potrebbe servire a far fare quattro risate ai cancellieri...). L'incompetenza del giudice, infatti, NON E' RILEVATA DAI CANCELLIERI MA DALLO STESSO GIUDICE! Questo significa che MAI E POI MAI il cancelliere potrebbe rifiutarsi di iscrivere a ruolo, su richiesta di Eurorec, la causa. Il cancelliere ISCRIVERA' la causa a ruolo e si terrà un'UDIENZA... e sarà poi il giudice a dichiarare la sua incompetenza. Questa incompetenza può rivelarla anche d'ufficio (CIOE' SENZA CHE GLI SIA CHIESTO DALLA PARTE). Ecco. Questo non lo sapevo. Nel senso: avevo capito che funzionasse in questo modo, perche' il codice del consumo comunque dice che la parte "forte" non puo' fare "furbizie" come quella di variare il foro competente. Voglio dire, allora domani la compagnia telefonica, chessoio, BrodoDiPolloCOM se ne frega del foro competente e mi cita innanzi al tribunale di, chessoio, Aosta. La causa va presentata a Siracusa (o Trento, o dove abito in generale), ma ripeto: questo non so come funzioni, e conoscendo le cose italiane, mi sa che ha 100% ragione e domani mattina potrei essere citato in giudizio a Dovunque (TM) e dover andare li' solo per chiedere l'incompetenza territoriale. E poi se il giudice la rifiuta? Cavoli che groviglio... Devo chiedere consiglio ad un legale, io non lo so ((-: vuole spiegarmelo lei? (((-: Pertanto con la raccomandata, se vuoi, puoi solo richiamare l'attenzione del Giudice sulla sua incompetenza, ma non puoi MAI E POI mai diffidare i cancellieri dall'iscrivere a ruolo la causa... Forse quello che mi hanno spiegato e' questo ed io ho inteso male. Avvocato la ringrazio dei chiarimenti, perche' ripeto: io sono solo un tecnico informatico, e su questo argomento so solo spizzichi e bocconi. In ogni caso, io sconsiglio fortemente di fare così, per un semplice motivo: in questo modo non otterrete condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. Per ottenere quest'ultima dovete COSTITUIRVI, preferibilmente con avvocato, perchè se non siete avvocati, FIDATEVI, queste cose NON le sapete fare e vi date la zappa sui piedi! Ma naturalmente. (-: In ogni caso, state sicuri che eurorec non iscriverà MAI a ruolo nessuna causa. Vi ripeto che mandano le citazioni perchè le raccomandate gli costerebbero troppo (le citazioni dinanzi al Gdp, entro un certo limite, sono GRATUITE!). E l'impressione e' che non iscrivera' mai a ruolo chiunque risponda a tema, sapendo di rischiare al 99,999999999% di perdere su tutti i fronti. Pertanto, dovete essere VOI ad iscrivere a ruolo... e vi assicuro che vi conviene, perchè vi beccate il risarcimento per lite temeraria. La lite temeraria, infatti, non e' una condanna, ma una causa che deve avviare l'utente, perche' non e' automatica. Grazie di averlo ricordato. Mi sembra di capire, comunque, che da un pò di tempo non inviino più citazioni ma lettere (seppur non raccomandate... cosa che, contrariamente a quanto leggo qui, non ha tutta questa importanza). Suppongo che questo cambio di "politica" sia dovuto al fatto che hanno già subito diverse condanne alle spese. Io dico solo che ufficialmente ho ricevuto un "volantino pubblicitario" (-: Comunque: Pertanto il consiglio che vi do è: ignorate qualsiasi tipo di messa in mora (sia con raccomanda, che senza raccomandata, che via email ecc. ecc.), perchè qualunque risposta voi diate (anche la diffida) è solo una perdita di tempo senza valore. Avvocato, vede. Che la diffida sia un pezzo di "carta straccia" (in parte al pari della diffida a pagare mandata per posta ordinaria) lo sappiamo entrambi. Che la diffida serva come i proverbiali cavoli a merenda, anche. Consigliare di non rispondere ad una lettera affrancata [o a un e-mail, o a una telefonata (**)]e' il mio stesso consiglio, per cui. ((-: Ma consigliare di non rispondere ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, mi consenta di dire che pur essendo d'accordo con lei, la considero una mossa azzardata. Una raccomandata A/R costituisce prova dell'avvenuta comunicazione. Se io ricevo un'A/R domani Eurorec potra' dire: "eri stato avvertito" a piena ragione. Se io ricambio, dopo Eurorec non potra' dire "Ma noi non abbiamo saputo piu' nulla ed abbiamo proceduto". Premesso e preso atto del fatto che, come detto, c'e' un po' di confusione sotto (io tra l'altro sono stato utente in CPS con un danno effettivo di quattro anni di problemi alla linea telefonica, perche' non si potevano togliere gli apparati in quanto sequestrati e via 1033 spesso le chiamate non partivano, ma di questo parlero' diffusamente aggiornando l'articolo. Avvocato, che le posso dire: la ringrazio per l'amicizia con la quale ci ha chiarito questi dubbi, come ripeto: fa piacere avere a disposizione anche il consiglio di una persona ben istruita sull'argomento. Grazie ancora e alla prossima [sperando che la prossima sia una discussione sulla falsariga di "quale bar preferisce ove le possa offrire un caffe'..." ((-: ] E a tutti. Credeteci. Lottate. Non e' giusto tacere. In home page (clickate in alto su "Home") trovate il mio numero telefonico attivo in ore ufficio (lun-ven 9-13 e 15-19) se volete parlarne anche di persona. Io ho scritto a Mi Manda Raitre e a Striscia la Notizia, e stasera (appena rientro a casa) aggiorno anche l'articolo con le correzioni che mi ha fatto notare l'avvocato Mongiovi'.

Aggiornamenti di giorno 21 ottobre Mi hanno chiamato un paio di clienti, entrambi ex clienti LTS. Uno di questi due ha ricevuto anche lui la lettera, mentre l'altro non ha ricevuto alcuna lettera, ma in compenso ha ricevuto una telefonata (da un numero di cellulare "331xyz") da una persona che si e' comunque presentata come Eurorec e che, dopo aver segnalato di aver puntualmente inviato una diffida ai sensi di legge (see, come no?) adesso se non paga sono pronti ad andare avanti con le pratiche legali. Non fosse che egli ha risposto per le rime, e chiuso [peccato, un'occasione persa: SE RICEVETE CHIAMATE DA EUROREC CON TONI BEN POCO GENTILI IN CUI VI INVITANO A PAGARE PER EVITARE L'INTERVENTO DEL LEGALE, DITE LORO CHE IL BUON AMICO GRIZZLY VI HA GIA' SPIEGATO COME AGIRE DI CONSEGUENZA! ((((-: ], anche perche' non ha ricevuto un bel niente, manco via posta ordinaria. E ovviamente entrambi i clienti sono pronti ad andare avanti nelle pratiche se (e solo se) dovesse arrivare una comunicazione per raccomandata A/R, non prima. Detto questo, sull'invito di altri commentatori, io mi sono messo in contatto con le redazioni di Mi Manda Raitre e di Striscia la Notizia. Ma vi consiglio caldamente di farlo anche voi se vogliamo che la notizia si faccia notare e qualcuno di essi risponda. Questa che segue e' la segnalazione che ho fatto a Striscia la Notizia un paio di giorni fa:
Ricevuta una lettera (per posta ordinaria) che si presenta come un "atto stragiudiziale di diffida e messa in mora", riguardante una presunta bolletta telefonica non pagata nell'anno 2001 alla societa' fallita "Le Telecomunicazioni del Sud" (LTS) da parte di un'agenzia di recupero crediti di Agrigento. Dopo essere stato presso la locale sede dell'Unione Consumatori, pubblico sul mio blog (www.g-sr.eu) sia la lettera che i consigli su come comportarsi in caso di ricezione della stessa. Sono intervenute molte persone commentando non solo di aver ricevuto la stessa lettera (relativa a crediti prescritti), ma per di piu' si illumina la via su un caso abbastanza complesso: questa societa' di recupero crediti (la EUROREC s.r.l. di Agrigento) ha inviato la medesima comunicazione a decine e decine di ignari contando sull'idea di intimorire le persone per costringerle a pagare, anche nel caso di crediti non dovuti (bollette gia' pagate), salvo minaccia di andare dal giudice di pace. La societa' mi risulterebbe (ma non ho conferme specifiche) anche condannata gia' almeno in un caso per "lite temeraria", e mi risulta che abbia rinunciato ad alcune cause (sul Blog un lettore me ne conferma una, scritta su un forum e confermata telefonicamente) dietro la minaccia dell'utente proprio di far scrivere la causa per lite temeraria; nonostante tutto tali lettere dal 2008 continuano ad arrivare. Vi segnalo questo fatto, con gli approfondimenti attualmente ospitati sul mio Blog all'indirizzo (l'articolo esatto) web: http://www.g-sr.eu/2009/09/tutti-gli-ex-clienti-lts.html A questo punto siamo in molti a voler informare gli ex clienti (fra cui di sicuro si annoverano anche persone anziane che pagherebbero crediti non dovuti perche' intimoriti o pur di non cominciare una trafila burocratica e giuridica di certo non breve). Sarebbe utile, a mio parere, dare diffusione a questa storia nel modo che trovate piu' opportuno. Eventualmente sono anche disposto a parlarne telefonicamente o di persona, posso essere contattato via e-mail o ai numeri telefonici (cellulare oppure ufficio, attivi in orario d'ufficio: lun-ven 9-13 e 15-19) che ho fornito compilando il modulo. Fatemi sapere se si puo' fare qualcosa. Grazie mille. Mirko Tuccitto, Siracusa
Ora tocca anche a voi. Andate su questa pagina del sito di Striscia e inviate anche voi una comunicazione in tal senso, eventualmente riferendosi tutti quanti a questa pagina web. Come ho gia' detto, uniti possiamo ottenere qualcosa, da solo posso solo lottare per me stesso.